Formazione 1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attivita' di cooperazione indicate dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed h), della legge:

  • a)promuovendo corsi di studio o seminari attraverso intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 7 e 16, nonche' mediante la stipula di convenzioni o contratti con universita', enti ed organismi specializzati o mediante la concessione agli stessi, con decreto del direttore generale, di appositi contributi. I finanziamenti cosi' disposti possono coprire anche l'onere per la concessione di borse di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei corsi o seminari;
  • b)concedendo direttamente agli interessati, fuori dai casi previsti dalla lettera a), borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi nonche' le spese di viaggio, in modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo nel quale funzionino adeguate istituzioni;
  • c)concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei Paesi in via di sviluppo, di facolta' di studi universitari, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale attraverso gli strumenti appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 2 della legge. 2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera b) del comma 1, la Direzione generale puo' accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero. Puo' altresi' stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui al comma 1, nonche' ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

1

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art18 · fonte del testo