Iniziative affidate all'Istituto agronomico per l'Oltremare 1. Per affidare l'attuazione e la gestione di iniziative all'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, con decreto del Ministro degli affari esteri se l'onere previsto e' superiore a due miliardi di lire, altrimenti con decreto del direttore generale, si provvede al finanziamento della spesa nelle sue specifiche componenti, ivi comprese le spese per il trattamento economico del personale che sara' dall'Istituto inviato in missione all'estero per la realizzazione di ciascuna iniziativa, nonche' le spese di supporto all'attivita' di gestione da svolgere in Italia quali quelle per prestazioni professionali, per lavori di consulenza, amministrazione e segreteria, per viaggi e missioni sul territorio nazionale, comunicazioni, editing ed altri lavori assimilabili. 2. Relativamente a ciascuna iniziativa, il provvedimento di concessione del finanziamento determina le modalita' di attuazione e di controllo, stabilendo eventuali prescrizioni ed obblighi circa il vincolo di destinazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione e gestione dell'iniziativa. 3. All'attuazione delle iniziative provvede il direttore generale dell'Istituto avvalendosi delle strutture e del personale dell'Istituto stesso e, se necessario e previsto dal decreto di cui al comma 1, anche di collaborazioni esterne sia in Italia che all'estero. Sullo stato di avanzamento di ciascuna iniziativa l'Istituto fornisce periodicamente alla Direzione generale idonei elementi di informazione e valutazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1 l'Istituto puo' essere autorizzato, per l'esecuzione delle iniziative di cui al presente articolo, a stipulare contratti con soggetti esterni all'Amministrazione dello Stato con l'osservanza delle procedure di cui agli articoli 8 o 10. 5. Alle missioni all'estero disposte dall'Istituto ai sensi del comma 1 si applica il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge e dalle sue norme di attuazione. 6. I mezzi finanziari destinati alla realizzazione delle singole iniziative con il decreto di cui al comma 1 continuano ad essere gestiti con autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge. Essi sono accreditati su apposita contabilita' speciale aperta presso la sezione della tesoreria dello Stato di Firenze. 7. Le spese per la realizzazione delle singole iniziative devono essere giustificate dall'Istituto mediante presentazione di rendiconti semestrali alla ragioneria regionale dello Stato di Firenze, la quale, effettuato il controllo di competenza, li inoltra all'ufficio della Corte dei conti di cui all'art. 15, comma 4, della legge, inviandone nel contempo copia alla Direzione generale. 8. Per le gestioni di cui ai commi 6 e 7 dovranno essere previsti nel bilancio dell'Istituto appositi capitoli per memoria. 9. Le convenzioni di cui all'art. 15, comma 10, della legge possono avere per oggetto anche le attivita' contabili e di erogazione dell'Istituto relative alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo. Si osserva in tal caso, in quanto applicabile, l'art. 26. Gli ordinativi di pagamento sono disposti dal direttore generale dell'Istituto e soggetti al controllo della ragioneria regionale dello Stato di Firenze. 10. I rapporti tra la Direzione generale e l'Istituto possono essere regolati anche sulla base delle procedure di cui agli articoli 7 e 15. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
