Spese di funzionamento 1. Per l'organizzazione, la sistemazione logistica, il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge, e per la gestione dei relativi servizi la Direzione generale:

  • A)Puo' avvalersi, a supporto delle attivita' di carattere tecnico, contrattuale e operativo di cui alla legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente da enti e societa', pubblici e privati, da consorzi e cooperative;
  • B)Puo' effettuare lavori, provviste, servizi, acquisti e quanto altro necessario, in particolare relativamente a:
  • 1)funzionamento di comitati e commissioni, con eventuali compensi ed altre indennita' a favore dei componenti;
  • 2)traduzioni, da liquidarsi su presentazione di fatture da parte di ditte, societa' commerciali o interpreti professionisti, sempreche' la Direzione generale non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
  • 3)studi, rilevazioni, analisi e consulenze per lavori ed attivita' di carattere specialistico mediante contratti di ricerca e consulenza con universita', istituti pubblici e privati di ricerca, con esperti del settore pubblico e privati;
  • 4)iniziative di informazione attinenti alla cooperazione, allo sviluppo e all'attivita' della Direzione generale, quali in particolare l'approntamento e la stampa di pubblicazioni anche a carattere periodico, di ricerche, documentazione, studi e rilevazioni, nonche' l'effettuazione di ricognizioni conoscitive;
  • 5)redazione di articoli, servizi, notiziari, bollettini, e conferenze corrispondendo i relativi compensi ed onorari e le eventuali spese;
  • 6)spese per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni, seminari e conferenze in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo;
  • 7)locazione di immobili per la sistemazione logistica della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;
  • 8)manutenzione ordinaria, lavori di ampliamento, adattamento e riparazione degli immobili e degli impianti;
  • 9)acquisto, riparazione, manutenzione e custodia di automezzi; acquisto di pezzi di ricambio; immatricolazione; provviste di carburante, di lubrificante e di altro materiale di consumo; noleggio di automezzi;
  • 10)acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, apparecchiature ed arredi;
  • 11)spese di dattilografia e riproduzione di documenti da liquidarsi su presentazione di fattura;
  • 12)acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; spese per produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive;
  • 13)trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio relativi a forniture;
  • 14)acquisti di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari e pubblicazioni varie, di documentari cinematografici, di audiovisivi, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonche' spese di spedizione;
  • 15)acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografia, di fotoriproduttori, di macchine da stampa e mobili di sicurezza;
  • 16)accertamenti sanitari nei confronti del personale comandato e aggiuntivo e di quello di cui al titolo IV;
  • 17)spese postali, spese di allaccio e di utenza ai servizi telefonici, telegrafici e telex, nonche' per il consumo di energia elettrica, gas, acqua e per analoghi servizi, consumi ed utenze;
  • 18)spese per l'organizzazione e l'effettuazione delle visite di cui all'art. 37, comma 4, della legge. 2. I lavori, provviste, servizi e acquisti di cui al comma 1, lettera B), possono essere effettuati in economia ai sensi dell'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Si applicano in tal caso gli articoli da 2 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981, n. 346, concernente il regolamento per le spese in economia del Ministero degli affari esteri, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il presente regolamento. 3. La Direzione generale fara' gravare sul Fondo di cui all'art. 14 della legge le spese necessarie per gli accertamenti diretti, di cui all'art. 9, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, disposti dall'Ufficio di ragioneria e dall'Ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

1

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art23 · fonte del testo