Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative 1. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo puo' essere accordato per i seguenti settori di attivita':

  • a)realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo. Tali programmi possono avere per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi; l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, lettere f), g) ed i), della legge;
  • b)selezione, formazione ed impiego di volontari in programmi di cui alle lettere a) o c), promossi dall'organizzazione;
  • c)realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;
  • d)programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo;
  • e)attivita' di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

1

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art39 · fonte del testo