[1]Licenze dei volontari e cooperanti in servizio civile

[2]1. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dai volontari e dai cooperanti a norma di legge, di regolamento e di contratto sono considerati utili ai fini del computo del servizio prestato. 2. Il periodo di licenza ordinaria, da utilizzare frazionalmente o in una sola volta compatibilmente con le esigenze di servizio, e' di trenta giorni all'anno considerati lavorativi nel Paese di impiego. 3. Previa comunicazione alla competente rappresentanza, i volontari in servizio civile ed i cooperanti possono trascorrere, anche fuori dal Paese d'impiego, licenze straordinarie per:

  • a)gravi motivi di salute;
  • b)matrimonio;
  • c)motivi di studio connessi con esami o concorsi;
  • d)esercizio dei diritti politici;
  • e)gravi motivi di famiglia. 4. Il periodo di licenza straordinaria complessivamente fruito per motivi diversi da quelli di salute o di maternita' non puo' superare il limite di 20 giorni l'anno. 5. Per i volontari in servizio civile alternativo agli obblighi di leva, i periodi di licenza straordinaria non possono superare nel biennio trenta giorni complessivi, salvo nel caso in cui la licenza straordinaria e' concessa per gravi motivi di salute debitamente accertati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art52 · fonte del testo