[1]Registrazione
[2]1. La Direzione generale, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dagli articoli 31 e 32 della legge, nonche' la conformita' del contratto di cooperazione alle norme degli stessi articoli, trascrive il nominativo dell'aspirante e gli estremi del contratto in apposito registro e trasmette d'ufficio copia del contratto registrato alla rappresentanza italiana territorialmente competente per l'esercizio delle potesta' di vigilanza di cui all'art. 34 della legge. 2. Nello stesso registro vengono inoltre annotati la data d'inizio e di cessazione del servizio, eventuali rinnovi o proroghe del contratto, il Paese o i Paesi d'impiego ed ogni altra utile indicazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
