[1]Trasferte per motivi di servizio
[2]1. Il volontario o il cooperante puo' lasciare temporaneamente il Paese d'impiego per effettuare brevi missioni per motivi di servizio su richiesta dell'organizzazione contraente e previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente o della Direzione generale. 2. Tale richiesta dovra' essere accompagnata da:
- a)motivazione e oggetto della missione;
- b)data di partenza e di rientro;
- c)nulla osta dell'ente, istituto o organismo presso cui il volontario o il cooperante presta servizio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
