Procedure per il riconoscimento di idoneita' 1. La Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'art. 40 con la relativa documentazione:
- a)verifica la completezza e la correttezza formali della stessa;
- b)accerta, anche mediante ispezione presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza dei requisiti per l'idoneita' e redige una propria relazione in merito. 2. La domanda, corredata dalla documentazione di cui all'art. 40, e la relazione di cui alla lettera b) del comma 1 sono inoltrate alla commissione per il parere previsto dall'art. 28, comma 1, della legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
