Concessione di contributi 1. La commissione esprime il proprio parere sui contributi richiesti dalle organizzazioni non governative per i programmi nei Paesi in via di sviluppo e per altre iniziative, contestualmente al parere sulla loro conformita' ai requisiti di legge. 2. Il contributo che puo' essere concesso ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge viene calcolato sull'importo complessivo delle iniziative programmate, comprensivo dei costi di esercizio, logistica e organizzazione ed al netto della remunerazione del personale italiano in servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge. 3. Eventuali residui di contributi concessi per la realizzazione di iniziative o programmi di cooperazione possono essere destinati, su conforme parere della commissione, ad altre attivita' di analoga natura affidate alla stessa organizzazione. 4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge sono tenute alla presentazione di rendicontazione annuale. 5. In caso di rateizzazione del contributo, la concessione della rata successiva e' subordinata alla presentazione dello stato di avanzamento delle attivita' per le quali sono stati concessi i contributi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art44 · fonte del testo