Controlli delle iniziative di cooperazione 1. La Direzione generale puo' procedere al controllo sulla realizzazione delle iniziative e interventi di cooperazione, sia in corso di esecuzione che ad ultimazione delle medesime, oltre che avvalendosi del proprio personale, di quello delle unita' tecniche di cooperazione e di quello inviato in missione ai sensi del titolo IV, anche affidandone l'esecuzione ad altre amministrazioni dello Stato o ad enti pubblici specializzati nel settore, o ricorrendo alla nomina di una direzione dei lavori, all'istituzione di commissioni di collaudo, alle prestazioni di organismi terzi e indipendenti, eventualmente sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera A), o ad altre forme appropriate di controllo. 2. Per lavori e forniture di importo fino a due miliardi di lire il certificato di collaudo e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per le forniture non si applica il predetto limite di valore se l'amministrazione si e' avvalsa della certificazione di idoneo ente o societa' specializzata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
