[1]Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato

[2]Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale e' tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art46 · fonte del testo