Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le parole: "e pernici" sono aggiunte le seguenti: "nonche' gli uccelli corridori (ratiti),";
  • b)all'articolo 11, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";
  • c)all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  • a)le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa:
  • 1)non sono vaccinati;
  • 2)sono vaccinati con vaccino inattivato;
  • 3)sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;
  • b)i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:
  • 1)uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);
  • 2)oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);
  • c)il pollame riproduttore e da reddito deve:
  • 1)non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;
  • 2)oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di quarantena;
  • 3)essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalita' stabilite in sede comunitaria;
  • d)il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:
  • 1)se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c);
  • 2)se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria.";
  • d)dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: "Art. 21-bis. - 1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi. 2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.". In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-05;32~art1 · fonte del testo