Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunita' montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunita' montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attivita' e passivita', rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalita' con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunita' montane, gia' consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti. Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunita' montane, l'introito del sovracanone e' attribuito alla comunita' montana a richiesta dei comuni interessati. Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunita' montane sulla base dei loro piani o programmi.

Testo vigente dal 6 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;925~art5 · fonte del testo