Art. 42 cost.

[1]La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

[2]La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

[3]La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

[4]La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 42 cost., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20664/2026

    18 giugno 2026

    La lesione del diritto di proprietà è fonte di danno non patrimoniale solo quando, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., comporti un pregiudizio serio e non futile a uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Carta costituzionale - a titolo esemplificativo, quello alla salute, alla tutela della maternità e infanzia, al lavoro, alla privatezza del domicilio e della corrispondenza, alla libertà di movimento, alla libertà di riunione, di svolgere attività politica o sindacale - ovvero nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quali quelle contemplate dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

    Art. 42 cost. · Art. 2059 c.c. · Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 34 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Rassegna di giugno 2026, p. 96

  • Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 14860/2026

    24 aprile 2026

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

    Art. 42 cost. · Art. 667 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. V, ord. interl. n. 10340/2026

    20 aprile 2026

    La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.

    Art. 42 cost. · Art. 1 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5898/2026

    16 marzo 2026

    L'accatastamento di un immobile come collabente (F2) presuppone che il fabbricato si trovi in una situazione oggettiva di degrado tale da renderlo incapace di produrre un reddito proprio, indipendentemente dalle ragioni soggettive che hanno indotto il proprietario a lasciarlo in tali condizioni.

    Art. 42 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 344 ↗

Tutte le 1097 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 151/2026

    Parametro
    24 luglio 2026

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione seconda civile, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 586 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2026

    Parametro
    21 luglio 2026

    1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche e…

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/2026

    Parametro
    23 giugno 2026

    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da T. S., I. S. e G. S. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 27 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (24)

Se ne mostrano 10 su 24, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art42