La Regione ha potesta' amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali. La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici. Le attribuzioni relative alle situazioni di necessita' e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, spettano alla Regione, salve le attribuzioni di competenza degli enti locali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art4 · fonte del testo