Art. 372 c.c. — Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

  • 1)in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
  • 2)nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
  • 3)in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
  • 4)in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 372 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3191/2026

    12 febbraio 2026

    Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

    Art. 372 c.c. · Art. 75 c.c. · Art. 83 c.c. · Art. 182 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 28 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art372 · fonte del testo