Art. 6 — Statuti comunali e provinciali

Statuti comunali e provinciali I comuni e le province adottano il proprio statuto. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per ((garantire)) la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali ((non elettivi)) del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.

Testo vigente dal 26 dicembre 2012

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22683/2026

    4 luglio 2026

    Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 il Sindaco è ex lege rappresentante legale dell'ente, sicché, in linea generale, non è richiesta alcuna autorizzazione della Giunta ai fini della proposizione dell'azione o della resistenza in giudizio; tuttavia, ove lo statuto - nell'esercizio dell'autonomia normativa di cui all'art. 6 TUEL - preveda espressamente tale autorizzazione, l'atto giuntale diviene necessario ai fini della legitimatio ad processum dell'organo titolare della rappresentanza.

    Art. 6 · Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 75 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 74

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17679/2025

    30 giugno 2025

    Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

    Art. 6 · Art. 1 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 7 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Rassegna di giugno 2025, p. 116 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 26 dicembre 2012. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte.

aggiunto: Statuti comunali e provinciali I comuni e le province adottano il proprio statuto. Lo statuto, nell'ambito dei … uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per tolto: promuovere aggiunto: garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali aggiunto: non elettivi del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art6 · fonte del testo