Art. 75 c.c. — Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 75 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3191/2026

    12 febbraio 2026

    Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

    Art. 75 c.c. · Art. 83 c.c. · Art. 182 c.c. · Art. 372 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 28 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art75 · fonte del testo