Art. 1397 c.c. — Restituzione del documento della rappresentanza

Il rappresentante e' tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1397 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8793/2025

    3 aprile 2025

    L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).

    Art. 1397 c.c. · Art. 2203 c.c. · Art. 77 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 159 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1397 · fonte del testo