Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Regolamento
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150
Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
- Aggiornato al
- 23 ottobre 2015
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- 58
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- 18
Capo I — Definizioniart. 1
Capo II — I metalli preziosi e loro titoli legali prelevamento di campioni, metodi di analisiartt. 2-11
- Art. 2L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo si applica alle…
- Art. 3In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia…
- Art. 4Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali…
- Art. 5In relazione alla riconosciuta difficolta' di imprimere il prescritto marchio…
- Art. 6La tolleranza di dieci millesimi, e' ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei…
- Art. 7Ai fini della costituzione del campione di analisi il quantitativo di metallo da…
- Art. 8Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi lo stesso…
- Art. 9Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti gia' muniti, nei modi…
- Art. 10Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto puo' essere operata nei casi in cui il…
- Art. 11I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei…
Capo III — Marchio di identificazione e titoliartt. 12-25
- Art. 12Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate…
- Art. 13Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui…
- Art. 14E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli…
- Art. 15I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di…
- Art. 16A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le…
- Art. 17L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte…
- Art. 18La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio…
- Art. 19Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli…
- Art. 20Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessita' di forma, o per la…
- Art. 21Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale…
- Art. 22Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi portano l'indicazione…
- Art. 23L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del…
- Art. 24L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo…
- Art. 25Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del…
Capo IV — Il registro degli assegnatari dei marchi di identificazioneartt. 26-32
- Art. 26Il marchio di identificazione e' assegnato alle aziende che esercitano una o piu' delle…
- Art. 27La domanda di iscrizione al registro e' presentata alla camera di commercio, industria e…
- Art. 28Il registro contiene le seguenti indicazioni: a) numero d'iscrizione nel registro delle…
- Art. 29Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, e' assegnato alle…
- Art. 30Il marchio di identificazione e' assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito…
- Art. 31All'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione la…
- Art. 32Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, si procede al…
Capo V — Marchi tradizionali di fabbrica, marchio per il saggio facoltativoartt. 33-35
Capo VI — Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mistaartt. 36-40
- Art. 36Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di…
- Art. 37Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati, sono completati con…
- Art. 38Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli…
- Art. 39Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento, e' vietata l'introduzione di…
- Art. 40Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo…
Capo VII — Responsabilità degli operatori, funzioni di vigilanza delle camere di commercioartt. 41-47
- Art. 41I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno…
- Art. 42La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi e' esercitata dal…
- Art. 43Il personale di cui all'articolo 42 ha libero accesso ai locali delle aziende soggette…
- Art. 44Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti, in sede di…
- Art. 45All'atto del prelevamento di oggetti da sottoporre ad accertamento del titolo su di esso…
- Art. 46I campioni relativi a materie prime, semilavorati e oggetti prelevati a norma degli…
- Art. 47Il risultato del saggio e' trasmesso dal laboratorio di analisi alla camera di commercio…
Capo VIII — Sistemi di certificazione, laboratori di analisiartt. 48-54
- Art. 48I laboratori di analisi, operano, oltreche' secondo quanto stabilito nel presente…
- Art. 49Ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto, i laboratori…
- Art. 50Gli ispettori per la qualita' sono iscritti da ciascuna camera di commercio in un elenco…
- Art. 51Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facolta' di certificazione…
- Art. 52Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli interessati presentano al…
- Art. 53A seguito della domanda di certificazione, il laboratorio o l'organismo prescelto svolge…
- Art. 54Copia dei certificati di analisi dei campioni di cui all'articolo 53, comma 1, sono…
