Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto puo' essere operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio da' adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento e' eseguito quando cio' e' esplicitamente richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico. La fusione dell'oggetto e' eseguita presso i laboratori di analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza di personale della camera di commercio.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art10 · fonte del testo