Art. 43
Il personale di cui all'articolo 42 ha libero accesso ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21 del decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale attivita' lavorativa. Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare l'osservanza delle norme del decreto e del presente regolamento, nelle forme di legge. In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il personale preposto alla vigilanza puo' far ricorso all'ausilio della forza pubblica. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale ispettivo della camera di commercio.
Testo vigente dal 25 luglio 2002
