I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio. I produttori hanno, altresi', la facolta' di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e delle modalita' di cui al comma 1, marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto e' accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all'articolo 20 del decreto.
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2002 al 23 ottobre 2015. 137 parole tolte, 52 parole aggiunte.
I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione,tolto: il proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati suaggiunto: marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informaticotolto: allaaggiunto: , presso la competente camera di commercio.tolto: Conaggiunto: I produttori hanno, altresi', la facolta' di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto etolto: con le stesseaggiunto: delle modalita' di cui al comma 1,tolto: i produttori hanno la facolta' di apporreaggiunto: marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti,tolto: la indicazioneaggiunto: l'indicazione del nominativo dei medesimi,tolto: e della loro ragione socialetolto: odaggiunto: o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.tolto: Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di cui al comma 3 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed hanno la facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della camera di commercio e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero delle attivita' produttiveaggiunto: Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto e' accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all'articolo 20 del decreto.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art33 · fonte del testo
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