Nel caso di apposizione, ai sensi dell'articolo 34, su tutti gli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria. I marchi o indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto puo', altresi', essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all'articolo 34, comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione. Le spese per il saggio e per l'applicazione sulle materie prime e sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedente. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati e' riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 23 ottobre 2015. 248 parole tolte, 172 parole aggiunte.

tolto: Il saggio facoltativo e l'apposizione del relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che puo' derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento. Se e' presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalita' omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata e' fissato dallo schema riportato nell'allegato VIII, che puo' essere modificato con decreto del Ministro delle attivita' produttive. In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del marchio suaggiunto: Nel caso di apposizione, ai sensi dell'articolo 34, su tutti gli oggettitolto: , ovvero, alla certificazione dell'intera partita. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3 aggiunto: del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, gli interessati possono tolto: richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di aggiunto: inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria. I marchi o indicazioni di cui al comma tolto: 3-bis aggiunto: 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser. tolto: Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto controllo del personale del laboratorio, altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, e' sigillato insieme agli oggetti cui si riferisce all'interno del laboratorio medesimo. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione. aggiunto: Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto puo', altresi', essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all'articolo 34, comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione. Le spese per il saggio e per l'applicazione tolto: dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti aggiunto: del marchio di cui all'articolo 13 del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedenteaggiunto: . Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati e' riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art35 · fonte del testo