Art. 13
Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.
Testo vigente dal 25 luglio 2002
