Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art13 · fonte del testo