L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 NOVEMBRE 2014, N. 195)). L'indicazione del titolo delle materie prime e' sempre accompagnato dal marchio di identificazione del produttore. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle matrici, verificano l'autenticita' dei marchi di identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione di autenticita'.

Testo vigente dal 24 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2002 al 24 gennaio 2015. 23 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. tolto: E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 NOVEMBRE 2014, N. 195. L'indicazione del titolo delle materie prime e' sempre accompagnato dal marchio di identificazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art17 · fonte del testo