Il marchio di identificazione e' assegnato alle aziende che esercitano una o piu' delle seguenti attivita':

  • a)vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
  • b)fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
  • c)importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione e' anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attivita' principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione e' subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art26 · fonte del testo