Art. 57
Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme tecniche di cui agli allegati II e X puo' essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
Testo vigente dal 25 luglio 2002
