Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, e' assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando la pregressa numerazione. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza soluzione di continuita'. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati o annullati non e' piu' attribuito. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte con provvedimento della camera di commercio competente, per quelle ditte cui il marchio e' stato ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della propria attivita' e della presentazione della nuova domanda di iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedono l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto. Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del comma 4, viene data cronologicamente notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale e' data altresi' notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione. La denuncia di tali smarrimenti o furti e' fatta dall'interessato alla camera di commercio entro quarantotto ore. Il segretario generale della camera di commercio competente ha facolta' di disporre, che all'azienda che ha smarrito uno o piu' punzoni e' assegnato un nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti. I punzoni dei marchi comunque scaduti; ritirati od annullati, e quelli resi inservibili dall'uso, sono riconsegnati alla competente camera di commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta all'interessato, dopo averne accertata l'autenticita'. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 e' effettuata dalla stessa camera di commercio almeno ogni sei mesi ed e' parimenti registrata.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art29 · fonte del testo