Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti gia' muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del marchio d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da impiegare siano convenientemente puliti. Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di metallo di cui all'articolo 7, comma 2, si evita, laddove cio' sia tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facolta' di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale delle camere di commercio. Parte della materia prelevata puo' essere trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le modalita' e per gli scopi di cui all'articolo 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da oggetti finiti, si effettua come di seguito specificato:

  • a)oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformati di grandi dimensioni: tre prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
  • b)oggetti a canna vuota a diametro variabile: tre o piu' prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
  • c)oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa;
  • d)oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti lontane dalle stesse. Ove questo non sia possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto e' dato dalla media aritmetica dei risultati di tre prelievi;
  • e)oggetti formati da leghe di colore diverso: ove possibile e' fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell'oggetto e' dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero dei prelievi non e' inferiore a tre;
  • f)lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla elaborazione di un filo continuo: tre prelievi, compatibilmente con l'estensione dell'oggetto, ritagliati in piu' punti dell'oggetto stesso. Il risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati dei prelievi.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art9 · fonte del testo