La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi e' esercitata dal personale delle Camere di commercio anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista. Il suddetto personale, per esercitare le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione, inoltre, nell'esercizio della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art42 · fonte del testo