(( Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione. )) Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello Spazio economico europeo possono, altresi', essere prodotti senza il marchio di identificazione, sempreche' rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme di legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo ((...)) l'esportatore e' tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonche' dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni:

  • a)conformita' delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;
  • b)applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
  • c)cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che e' stata apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu' basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.

Testo vigente dal 24 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 24 gennaio 2015. 2 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo tolto: sono aggiunto: (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei … economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo tolto: legaleaggiunto: ... l'esportatore e' tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art25 · fonte del testo