Il registro contiene le seguenti indicazioni:

  • a)numero d'iscrizione nel registro delle imprese;
  • b)data di ricevimento della domanda di iscrizione;
  • c)denominazione e sede legale dell'impresa;
  • d)ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province;
  • e)attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
  • f)numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane;
  • g)numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, generalita' del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;
  • h)la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33;
  • i)numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del marchio stesso;
  • l)l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di certificazione presso cui l'azienda ha chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo 53. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione e' gratuita.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art28 · fonte del testo