Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati, sono completati con materiali diversi, non metallici, quali legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo, marmi e pietre dure, sono soggetti all'obbligo della apposizione del titolo e del marchio, e non delle altre indicazioni di cui all'articolo 39, a condizione che i materiali non metallici siano fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi o con collegamenti metallici chiaramente visibili. Le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello stampaggio a cui, a completamento, viene aggiunto successivamente un materiale plastico, o similare, portano impresso comunque il titolo ed il marchio di identificazione.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art37 · fonte del testo