Art. 48
I laboratori di analisi, operano, oltreche' secondo quanto stabilito nel presente regolamento, secondo i criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X con particolare riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi previsti all'articolo 11 ed assicurano la riferibilita' delle misure ai campioni nazionali. I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del diploma di laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale oppure del diploma di perito chimico.
Testo vigente dal 25 luglio 2002
