L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalita':

  • a)gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalita' indicate dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro e' ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce;
  • b)i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui e' indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che puo' essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o piu' metalli preziosi, e' indicato il titolo di ciascuno di questi;
  • c)gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore;
  • d)gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalita' lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilita', la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;
  • e)i residui di lavorazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente articolo 19;
  • f)i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;
  • g)le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'articolo 19. Quando e' richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo e' tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2002 al 23 ottobre 2015. 74 parole tolte, 79 parole aggiunte.

d) gli oggetti usati tolto: non aventi pregio di antichita' pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in vigore della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, per essere posti nuovamente in commercio sono gia' provvisti dei marchi di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto della vendita,aggiunto: , di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalita' lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da tolto: regolare fattura, sulla quale risulta trascritta aggiunto: fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilita', la descrizione dell'oggetto tolto: stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui l'oggetto fu acquistato aggiunto: e il titolo del metallo prezioso;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art23 · fonte del testo