Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:

  • a)tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso;
  • b)su ciascuna delle parti in metallo non prezioso e' impressa in maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione "inox". Sugli oggetti in lega di metallo prezioso e' fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art38 · fonte del testo