All'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione la camera di commercio riscuote i diritti di saggio e marchio. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad effettuare un versamento integrativo per il raggiungimento dell'importo del diritto di saggio e marchio stabilito per le aziende industriali. Ai fini di cui al comma 2 la camera di commercio notifica all'impresa l'obbligo di effettuare il versamento predetto e di munirsi della licenza di pubblica sicurezza. I diritti di saggio e marchio, le indennita' di mora e i versamenti integrativi sono versati alle camere di commercio secondo modalita' stabilite dalle stesse. All'atto del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale del marchio da effettuare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, le aziende industriali producono, aggiornata, la dichiarazione di cui all'articolo 27.

Testo vigente dal 25 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art31 · fonte del testo