E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati. (( L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti. )) I predetti operatori sono pero' tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprieta' degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.

Testo vigente dal 24 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2002 al 24 gennaio 2015. 17 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati. L'obbligo di tolto: detenere ed usare il aggiunto: munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, aggiunto: esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali tolto: che non alterano la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio; non sussiste aggiunto: e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti. I …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art14 · fonte del testo