Art. 27
La domanda di iscrizione al registro e' presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:
- a)la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
- b)le generalita' del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalita' del titolare della ditta o dell'impresa medesima;
- c)l'attivita' o le attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
- d)il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attivita'. Alla domanda sono allegate:
- a)copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera b);
- b)ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all'articolo 7 del decreto. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio e' corredata da una autocertificazione sulla quale e' indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
Testo vigente dal 25 luglio 2002
