Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui e' un cartiglio riportante la sigla della provincia. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie di quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto anche con tecnologia laser. Il marchio di cui al comma 1 e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi che, gia' muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione, risultano, attraverso l'analisi, conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere. Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonche' di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o piu' oggetti tra quelli presentati che puo' derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio puo', in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che e' posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui e' stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 23 ottobre 2015. 185 parole tolte, 289 parole aggiunte.

… provincia. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie di tolto: tre aggiunto: quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate tolto: nell'allegato aggiunto: nell'Allegato VII. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto anche con tecnologia laser. Il tolto: suddetto marchio aggiunto: marchio di cui al comma 1 e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi tolto: a convalida delle impronte aggiunto: che, gia' muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione tolto: impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi previsti all'articolo 25, comma 1; esso e' applicato quando il titolo reale risultaaggiunto: , risultano, attraverso l'analisi, tolto: uguale o superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto. A tal fine la aggiunto: conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio tolto: interessata si avvale del proprio laboratorio di saggio, o di quello di aggiunto: competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o tolto: del laboratorio dell'azienda aggiunto: a un'azienda speciale di una delle suddette camere. tolto: Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone, altresi', sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui al comma 3 provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 5 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione aggiunto: Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonche' di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o piu' oggetti tra quelli presentati che puo' derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio puo', in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che e' posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui e' stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150~art34 · fonte del testo