Art. 1292 c.c. — Nozione della solidarietà

L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 1292 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 22017/2026

    27 giugno 2026

    In tema di solidarietà passiva, ove il creditore, dopo aver esercitato l'azione nei confronti di più condebitori, abbandoni, in corso di giudizio, la domanda di condanna nei confronti di uno di essi, tale condotta può, al più, implicare una rinuncia alla solidarietà, ex art. 1311 c.c., in favore di tale debitore, ma non un'automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri coobbligati, in quanto un'eventuale remissione tacita nei loro confronti può derivare solo da un comportamento del titolare del credito che risulti logicamente incompatibile con la permanenza del vincolo obbligatorio.

    Art. 1292 c.c. · Art. 1301 c.c. · Art. 1311 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 109

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20932/2026

    20 giugno 2026

    In tema di mutuo, la pluralità dei mutuanti non vale a fondare automaticamente la solidarietà attiva del credito restitutorio verso il mutuatario, la quale richiede un'espressa previsione nel titolo; ne consegue che il debitore, oltre ai creditori, è legittimato a contestarne la sussistenza, avendone lo stesso interesse in quanto la solidarietà attiva restringe il novero delle eccezioni opponibili ai diversi creditori. (Nella specie, è stata esclusa la solidarietà attiva in relazione a un mutuo erogato mediante utilizzo di somme depositate su conto corrente cointestato ai mutuanti).

    Art. 1292 c.c. · Art. 1296 c.c. · Art. 1297 c.c. · Art. 1298 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 101

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18559/2026

    8 giugno 2026

    L'assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale, il quale abbia interamente indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato vanta nei confronti dell'altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo, dal momento che non è configurabile alcuna pretesa, in capo al corresponsabile di un danno, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del suo condebitore solidale e, dunque, non può aversi surrogazione in un diritto inesistente.

    Art. 1292 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1916 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 134

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1292 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2055 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 178, 179, 180 ↗

Tutte le 96 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1292 · fonte del testo