Art. 1301 c.c. — Remissione

[1]La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo' esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

[2]Se la remissione e' fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1301 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 22017/2026

    27 giugno 2026

    In tema di solidarietà passiva, ove il creditore, dopo aver esercitato l'azione nei confronti di più condebitori, abbandoni, in corso di giudizio, la domanda di condanna nei confronti di uno di essi, tale condotta può, al più, implicare una rinuncia alla solidarietà, ex art. 1311 c.c., in favore di tale debitore, ma non un'automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri coobbligati, in quanto un'eventuale remissione tacita nei loro confronti può derivare solo da un comportamento del titolare del credito che risulti logicamente incompatibile con la permanenza del vincolo obbligatorio.

    Art. 1301 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1311 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 109

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18225/2026

    6 giugno 2026

    In tema di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., la nota di credito storna e azzera un corrispondente credito per una prestazione effettuata da chi emette la fattura, pertanto la stessa nota, ove non abbia un fondamento causale oneroso, integra una rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo, la cui diversa giustificazione giuridica ed economica, posta a fondamento dello spostamento patrimoniale, non deve essere provata dal curatore fallimentare che ne fa valere l'inefficacia, ma dal destinatario di tale documento che ne trae beneficio.

    Art. 1301 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 64 fallimento

    Rassegna di giugno 2026, p. 31

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1301 · fonte del testo