Art. 1293 c.c. — Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1293 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12525/2026

    4 maggio 2026

    Nelle procedure arbitrali previste dall'art. 412 quater c.p.c., ove le parti non abbiano pattuito il compenso per i rispettivi arbitri e, pertanto, neppure il lodo statuisca sulle spese di lite, l'obbligo di pagamento del compenso deve ritenersi assoggettato alla regola della solidarietà, per cui ciascuna delle parti risponde per l'intero, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c., in ragione del mandato oneroso collettivo da cui origina il rapporto con gli arbitri, mentre la ripartizione prevista dall'art. 412 quater cit., al comma 11, ha una valenza puramente interna.

    Art. 1293 c.c. · Art. 412-quater c.p.c. · Art. 814 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 26 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1293 · fonte del testo