Corte di cassazione · Massimario

Contratti di borsa

Voce 057 della classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 29 aprile 2025 al 24 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • In genere19 massime

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24029/2026

    Responsabilità da prospetto - Risarcibilità del danno - Rilevanza penale del falso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di responsabilità da prospetto, la risarcibilità del danno non è esclusa dall'accertamento, in sede penale, del mancato superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale del falso, dovendo il giudice civile pur sempre accertare se la falsa informazione, ove pure non punibile come reato, rivestisse un ruolo tanto marginale da non lasciar presumere, sul piano privatistico, l'esistenza del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto dall'investitore in dipendenza della sua scelta di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte territoriale aveva ritenuto che la sottovalutazione delle riserve della società, per una differenza pari ad € 538.000.000,00, già qualificata come penalmente irrilevante nel processo per falso in bilancio, non presentasse rilevanza al fine della sussistenza del nesso causale tra tale informazione e la scelta di investimento del sottoscrittore).

    Rv. 679351-01Rassegna di luglio 2026, p. 54Art. 2622 c.c. · Art. 94 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22456/2026

    Interest rate swap - Responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi avvenuta nella fase antecedente alla stipula di ISDA Master Agreement assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese - Giurisdizione italiana - Fondamento.

    In materia di interest rate swap, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità precontrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente alla stipula di un "accordo quadro", nelle forme dell'ISDA Master Agreement, contenente la clausola di attribuzione della giurisdizione a favore del giudice inglese, poiché tale responsabilità trova titolo direttamente nella legge e non nel contratto.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione in generale · Pubblica amministrazione

    Rv. 678966-01Rassegna di giugno 2026, p. 22Art. 41 c.p.c. · Art. 362 c.p.c. · Art. 1337 c.c. · Art. 1338 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21087/2026

    Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Elementi sintomatici di condotta anomala dell'investitore - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

    In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

    Rv. 679267-01Rassegna di giugno 2026, p. 57Art. 2049 c.c. · Art. 31 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20262/2026

    Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa.

    Rv. 678844-01Rassegna di giugno 2026, p. 47Art. 21 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20264/2026

    Intermediazione finanziaria - Ordini orali di investimento - Registrazione su supporto - Requisito di forma - Esclusione - Documentazione utilizzabile a fini probatori - Sussistenza.

    In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 c.c. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure "ad probationem", degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

    Rv. 678525-01Rassegna di giugno 2026, p. 48Art. 1352 c.c. · Art. 2725 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9530/2026

    Rinuncia al preventivo assenso in relazione all'acquisto degli strumenti finanziari - Interpretazione - Rinuncia all'informazione attiva - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la rinuncia dell'investitore al preventivo assenso in relazione all'acquisto degli strumenti finanziari non può essere interpretata come rinuncia all'informazione attiva, sicché non si elide l'obbligo informativo, disciplinato dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 28 (violazione degli obblighi informativi) e 29 (adeguatezza delle operazioni) del regolamento Consob n. 11522 del 1998, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'acquirente una scelta realmente consapevole.

    Rv. 678187-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 86 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3561/2026

    Acquisto di strumenti d'investimento mobiliare - Redazione del contratto-quadro - Mancanza - Ripetizione d’indebito - Prescrizione - Dies a quo.

    Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 677636-01Rassegna di febbraio 2026, p. 33 ↗Art. 2935 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2262/2026

    Interest rate swap - Accordo su misura alea - “Scenari probabilistici” - Nozione - Informazioni relative a dati storici - Determinazione del mark to market - Variabili - Alea razionale - Fattispecie.

    In tema di Interest rate swap (IRS), l'accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea - calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi - deve investire anche i c.d. "scenari probabilistici", i quali non possono essere intesi come previsione certa dell'andamento futuro dei tassi, ma vanno ricondotti al novero delle informazioni relative a dati storici (in particolare rendimento medio e volatilità) impiegati per la determinazione del mark to market e idonei a rendere conoscibili i fattori della formula di calcolo, così da consentire una valutazione consapevole dei rischi e della misura qualitativa e quantitativa dell'alea, secondo un contenuto informativo modulato in funzione della complessità del singolo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la nullità ritenendo che, in assenza di una norma specifica, la mancata indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici non configurasse alcuna violazione di norme imperative).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 677870-01Rassegna di febbraio 2026, p. 16 ↗Art. 829 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32225/2025

    Adesione alla guida "Patti Chiari" - Obblighi dell’intermediario - Contenuto.

    In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.

    Rv. 676696-01Rassegna di dicembre 2025, p. 26 ↗Art. 21 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32256/2025

    Art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013 - Natura di norma interpretazione autentica - Esclusione - Contratti stipulati anteriormente al 1° settembre 2013 - Sanatoria della nullità - Esclusione.

    L'art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 98 del 2013 - il quale, novellando l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede di servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013 - non è norma di interpretazione autentica e, perciò, non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei contratti stipulati prima di quella data, privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore.

    Rv. 676697-01Rassegna di dicembre 2025, p. 26 ↗Art. 56-quater Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 30 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 8/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29…

  • Ordinanza n. 192/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2935 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presid…

  • Sentenza n. 166/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito i…

  • Ordinanza n. 348/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trat…

  • Ordinanza n. 368/1989Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 854/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilanc…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia