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Costituzionale
((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))
Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
- Aggiornato al
- 20 giugno 2026
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 42
Capo I — Campo di applicazioneartt. 1-2
Capo II — Disposizioni generaliartt. 3-6
- Art. 3Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o…
- Art. 4A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31…
- Art. 5Gli atti e i provvedimenti per i quali e' prescritta la pubblicazione nella Gazzetta…
- Art. 6Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta…
Capo III — Rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesseartt. 7-12
- Art. 7Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze…
- Art. 8null
- Art. 9Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non…
- Art. 10null
- Art. 11Fermo restando quando disposto dall'art. 7, nonche' dall'ultimo comma dell'art. 100 dello…
- Art. 12Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di…
Capo IV — Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionaliartt. 13-28
- Art. 13Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti…
- Art. 14In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare…
- Art. 15Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e'…
- Art. 16L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua…
- Art. 17La persona sottoposta alle indagini o l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa…
- Art. 17-bisLa lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si…
- Art. 17-terLe disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche…
- Art. 17-quaterIl procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito…
- Art. 18Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e'…
- Art. 18-bis1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo. 3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità
- Art. 18-terNei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per…
- Art. 19Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari…
- Art. 20Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione…
- Art. 20-bisNei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati…
- Art. 20-terNei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le…
- Art. 21Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del…
- Art. 22Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando…
- Art. 23Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi , contabili e…
- Art. 23-bis1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso
- Art. 24Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e…
- Art. 25Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonche' i verbali…
- Art. 26Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta…
- Art. 27Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme…
- Art. 28Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua…
Capo V — Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notariliartt. 29-31
Capo VI — Disposizioni varieartt. 32-39
- Art. 32Gli interessati hanno facolta' di usare la lingua ladina nei rapporti orali e scritti con…
- Art. 33Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle…
- Art. 34Le societa', le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali…
- Art. 35L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano e' redatto, a norma dell'art…
- Art. 36Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati…
- Art. 36-bisNella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della…
- Art. 37L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico…
- Art. 38Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura…
- Art. 39Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta…
