A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita' ((delle persone)), per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. A tal fine sono considerati:

  • a)atti destinati alla generalita' ((delle persone)), quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di destinatari e quelli per i quali e' prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;
  • b)atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identita' e i documenti equipollenti nonche' gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali e' prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;
  • c)atti destinati ad una pluralita' di uffici, quelli diretti a piu' uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Testo vigente dal 10 dicembre 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 190/2019

    Parametro
    18 luglio 2019

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 127 cost. · Art. 3 Testo unico costituzionali · Art. 1 Testo unico costituzionali · Art. 2 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 42/2008

    Parametro
    27 febbraio 2008

    riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 1 Testo unico costituzionali · Art. 2 Testo unico costituzionali · Art. 4 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1989 al 10 dicembre 2015. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… e concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita' tolto: dei cittadini aggiunto: delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalita' tolto: dei cittadini aggiunto: delle persone, quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di destinatari e quelli per i quali e' prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art4 · fonte del testo