A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita' ((delle persone)), per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. A tal fine sono considerati:
- a)atti destinati alla generalita' ((delle persone)), quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di destinatari e quelli per i quali e' prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;
- b)atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identita' e i documenti equipollenti nonche' gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali e' prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;
- c)atti destinati ad una pluralita' di uffici, quelli diretti a piu' uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.
Testo vigente dal 10 dicembre 2015
