Capo IV – Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 17-bis
- Art. 17-ter
- Art. 17-quater
- Art. 18
- Art. 18-bis — 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo. 3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità
- Art. 18-ter
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 20-bis
- Art. 20-ter
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 23-bis — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28