Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.
Testo vigente dal 29 luglio 2001
