Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purche' si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla ((facolta' degli interessati)) di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 10 dicembre 2015

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1989 al 10 dicembre 2015. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facolta' tolto: dei cittadini della provincia di Bolzano aggiunto: degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art3 · fonte del testo